Art. 10 
 
               Azioni di comunicazione e informazione 
 
  1.  La  Regione  riconosce  l'informazione  per  i  giovani   quale
strumento fondamentale di conoscenza,  consapevolezza  e  offerta  di
opportunita' in rapporto alle possibilita' di scelta negli ambiti  di
vita che li riguardano. 
  2. La Regione garantisce ai giovani il diritto  all'informazione  e
alle pari opportunita' di accesso ai servizi informativi presenti sul
territorio regionale, anche attraverso l'attivazione  di  canali  sui
principali social network per fornire informazioni  sulle  iniziative
poste in essere. 
  3.  La  Regione  in  collaborazione  con  gli  enti  locali  e   le
organizzazioni giovanili rappresentate nel Forum di cui all'art.  12,
nell'ambito  del  Programma  di   cui   all'art.   5,   promuove   la
realizzazione di una piattaforma digitale denominata «I  giovani  per
la Sicilia» che rappresenta il sistema di comunicazione informatica e
costituisce uno spazio  di  partecipazione  diretta  dei  giovani  in
materia di politiche giovanili. 
  4. Per attuare gli  obiettivi  di  cui  al  comma  2,  la  Regione,
nell'ambito delle risorse disponibili, provvede: 
    a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile; 
    b) ad aprire canali  di  comunicazione  in  grado  di  migliorare
l'accessibilita' e la  fruibilita'  del  servizio  presso  un  target
giovanile, con la realizzazione di un portale che tenga  conto  anche
delle reti promosse dall'Unione europea in materia di informazione  e
di politiche giovanili; 
    c) a potenziare  la  comunicazione  con  applicazioni  moderne  e
tecnologiche dedicate e gratuite; 
    d)  a  sperimentare  il  ricorso  alle  reti   peer-to-peer   per
diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.