Art. 10 Azioni di comunicazione e informazione 1. La Regione riconosce l'informazione per i giovani quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunita' in rapporto alle possibilita' di scelta negli ambiti di vita che li riguardano. 2. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e alle pari opportunita' di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale, anche attraverso l'attivazione di canali sui principali social network per fornire informazioni sulle iniziative poste in essere. 3. La Regione in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni giovanili rappresentate nel Forum di cui all'art. 12, nell'ambito del Programma di cui all'art. 5, promuove la realizzazione di una piattaforma digitale denominata «I giovani per la Sicilia» che rappresenta il sistema di comunicazione informatica e costituisce uno spazio di partecipazione diretta dei giovani in materia di politiche giovanili. 4. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, nell'ambito delle risorse disponibili, provvede: a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile; b) ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' del servizio presso un target giovanile, con la realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall'Unione europea in materia di informazione e di politiche giovanili; c) a potenziare la comunicazione con applicazioni moderne e tecnologiche dedicate e gratuite; d) a sperimentare il ricorso alle reti peer-to-peer per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.