Art. 14 
 
           Registro regionale delle associazioni giovanili 
 
  1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili
delle associazioni che operano  nella  Regione  con  proprie  sedi  e
strutture e con il carattere della continuita'. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e' istituito  presso  la  struttura
regionale  competente  il  Registro  regionale   delle   associazioni
giovanili, di seguito denominato Registro regionale. 
  3. L'iscrizione al Registro regionale e'  subordinata  al  possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) lo statuto  in  cui  risulta  che  le  attivita'  svolte  sono
coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili  previste
dalla vigente normativa; 
    b) la consistenza associativa  costituita  almeno  per  1'80  per
cento da giovani di eta'  non  inferiore  ai  quattordici  e  fino  a
trentacinque anni (trentasei non compiuti); 
    c) le  associazioni  costituite  da  almeno  quattro  anni  e  in
possesso della documentata attivita' prevista dalla lettera a); 
    d) la presenza territoriale dimostrabile o con  proprie  sedi  in
aree  provinciali  per  le  associazioni  a  carattere  regionale   o
attraverso una percentuale degli associati residenti superiore al  50
per cento in piu'  di  quattro  liberi  Consorzi  comunali  o  Citta'
metropolitane; 
    e) l'assenza dello scopo di lucro. 
  4. Le  procedure  per  l'iscrizione  al  Registro  regionale  e  la
cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3  sono
disposte con provvedimento amministrativo della  struttura  regionale
competente. 
  5. Le modalita' per la tenuta del Registro regionale, la revisione,
le modalita' ed i termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
iscrizione e le modalita'  di  cancellazione  sono  disciplinate  con
delibera dalla Giunta regionale, su proposta del Assessore  regionale
per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.