Art. 14 Registro regionale delle associazioni giovanili 1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuita'. 2. Per l'attuazione del comma 1 e' istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale. 3. L'iscrizione al Registro regionale e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) lo statuto in cui risulta che le attivita' svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa; b) la consistenza associativa costituita almeno per 1'80 per cento da giovani di eta' non inferiore ai quattordici e fino a trentacinque anni (trentasei non compiuti); c) le associazioni costituite da almeno quattro anni e in possesso della documentata attivita' prevista dalla lettera a); d) la presenza territoriale dimostrabile o con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale o attraverso una percentuale degli associati residenti superiore al 50 per cento in piu' di quattro liberi Consorzi comunali o Citta' metropolitane; e) l'assenza dello scopo di lucro. 4. Le procedure per l'iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3 sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente. 5. Le modalita' per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalita' di cancellazione sono disciplinate con delibera dalla Giunta regionale, su proposta del Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.