Art. 2 Oggetto e finalita' 1. La Regione, nell'ambito della propria attivita' di indirizzo e programmazione, nel rispetto delle disposizioni europee contenute nel Libro bianco della Commissione europea «Un nuovo impulso per la gioventu' europea» e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale ed in attuazione dei principi di cui all'art. 1: a) riconosce i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunita'; b) favorisce le relazioni di reciproco vantaggio sia all'interno del mondo giovanile che all'esterno con quello degli adulti; c) persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettivita'; d) promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito; e) promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari; f) riconosce, inoltre, lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva dei giovani, quali contributi alla crescita del benessere individuale e della comunita'; g) promuove interventi e servizi per i giovani che garantiscono la facilita' di accesso, l'ascolto e gli stili di vita sani ed il rifiuto della violenza in ogni sua forma; h) concorre all'acquisizione e alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene, attraverso l'educazione non formale ed informale, l'istruzione, la formazione, il diritto allo studio, l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro, l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale, l'associazionismo; i) previene e contrasta il disagio giovanile, i fattori di rischio e la devianza dei giovani con progetti, iniziative di prevenzione e di buone pratiche; l) promuove l'educazione alla legalita', la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani; m) promuove la partecipazione dei giovani alle attivita' sportive di base e agonistiche. 2. La Regione promuove politiche del lavoro non solo per ridurre la disoccupazione giovanile ma anche per garantire posti di lavoro di qualita'. L'obiettivo e' quello di cooperare con i portatori di interesse per portare avanti i processi di sviluppo sostenibile e di inclusione delle giovani generazioni nel mercato del lavoro anche a livello globale.