Art. 2 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione, nell'ambito della propria attivita' di  indirizzo  e
programmazione, nel rispetto delle disposizioni europee contenute nel
Libro bianco della Commissione  europea  «Un  nuovo  impulso  per  la
gioventu' europea» e nella Carta  europea  della  partecipazione  dei
giovani alla vita comunale e regionale ed in attuazione dei  principi
di cui all'art. 1: 
    a) riconosce i giovani  come  ricchezza  del  territorio  e  come
risorsa fondamentale ed essenziale della comunita'; 
    b) favorisce le relazioni di reciproco vantaggio sia  all'interno
del mondo giovanile che all'esterno con quello degli adulti; 
    c) persegue il benessere e il  pieno  sviluppo  dei  giovani  che
vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la  coesione
sociale, la crescita culturale ed economica della collettivita'; 
    d) promuove politiche e linee  di  indirizzo  che  valorizzano  i
giovani  e  ne  sostengono  i  percorsi  di  crescita,  personale   e
professionale, di autonomia e della cultura del merito; 
    e) promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei
programmi internazionali e comunitari; 
    f) riconosce, inoltre,  lo  sviluppo  del  protagonismo  e  della
cittadinanza attiva dei giovani, quali contributi alla  crescita  del
benessere individuale e della comunita'; 
    g) promuove interventi e servizi per i giovani  che  garantiscono
la facilita' di accesso, l'ascolto e gli stili di  vita  sani  ed  il
rifiuto della violenza in ogni sua forma; 
    h)  concorre  all'acquisizione  e   alla   valorizzazione   delle
competenze  e  del  talento  dei  giovani  e   sostiene,   attraverso
l'educazione non formale ed informale, l'istruzione,  la  formazione,
il diritto allo studio, l'orientamento professionale e  l'accesso  al
mondo del lavoro, l'affermazione dei giovani ed il  loro  inserimento
scolastico ed occupazionale, l'associazionismo; 
    i) previene e  contrasta  il  disagio  giovanile,  i  fattori  di
rischio e  la  devianza  dei  giovani  con  progetti,  iniziative  di
prevenzione e di buone pratiche; 
    l) promuove l'educazione alla legalita', la  partecipazione  alle
iniziative per la pace e per i diritti umani; 
    m) promuove la partecipazione dei giovani alle attivita' sportive
di base e agonistiche. 
  2. La Regione promuove politiche del lavoro non solo per ridurre la
disoccupazione giovanile ma anche per garantire posti  di  lavoro  di
qualita'. L'obiettivo e' quello  di  cooperare  con  i  portatori  di
interesse per portare avanti i processi di sviluppo sostenibile e  di
inclusione delle giovani generazioni nel mercato del lavoro  anche  a
livello globale.