Art. 4 
 
                         Ruolo della Regione 
 
  1. La Regione, in attuazione delle finalita' di cui agli articoli 1
e 2, favorisce: 
    a) il  coinvolgimento  degli  enti  locali  nella  programmazione
regionale  sulle  politiche  giovanili  nonche'  il  raccordo  e   la
collaborazione con le amministrazioni dello Stato in ogni settore che
coinvolge la condizione giovanile, per  attuare  le  politiche  ed  i
programmi  in  materia  sociale,  scolastica,  formativa,  sanitaria,
abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione
territoriale, di mobilita', di sviluppo sostenibile e di  accesso  al
credito; 
    b)  la   continuita'   di   una   programmazione   attenta   alle
caratteristiche  e   alle   esigenze   delle   giovani   generazioni,
soprattutto tramite i risultati delle proposte  elaborate  dal  Forum
delle politiche giovanili e dell'innovazione tecnologica; 
    c) la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati  dai
giovani, dalle associazioni ed organizzazioni  giovanili  finalizzati
alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello  sport,  della
cultura, dell'artigianato, della creazione  delle  diverse  forme  di
espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai
sostegni finanziari, materiali e tecnici; 
    d) la promozione di accordi  o  partenariati  con  altre  Regioni
italiane ed  europee  finalizzati  a  favorire  la  partecipazione  a
programmi europei di tirocini volti alla formazione professionale per
l'inserimento nel mondo del lavoro; 
    e) la promozione e l'attuazione di iniziative volte a  diffondere
la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani,  al
fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti; 
    f) la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche  di
partecipazione attiva  dei  giovani  alla  vita  civica  e  politica,
compreso   il   dialogo   strutturato   europeo,    accrescendo    la
disponibilita' e la capacita' d'impegno dei giovani nella societa'; 
    g) la creazione di una rete di partner pubblici  e  privati  gia'
attivi sul territorio, che abbiano la capacita' di offrire servizi di
orientamento, formazione, consulenze, contributi in denaro, spazi  in
concessione e attivita' di promozione, in favore dei giovani creativi
e innovatori; 
    h) la promozione di azioni volte  ad  intercettare,  stimolare  e
coinvolgere grandi aziende estere nell'accelerazione del processo  di
sviluppo del nostro ecosistema innovativo locale. 
  2. La Regione istituisce il «Forum regionale  dei  giovani»,  quale
organismo consultivo e  propositivo  di  partecipazione  giovanile  a
carattere totalmente  elettivo,  composto  dai  giovani  residenti  o
aventi dimora nel territorio regionale e rientranti nella  fascia  di
eta' di cui all'art. 3. Il suddetto organismo non  comporta  oneri  a
carico della finanza pubblica e  usufruisce  delle  risorse  umane  e
strumentali previste a legislazione vigente. 
  3. La  Regione  promuove  la  Scuola  di  cittadinanza  attiva  con
l'obiettivo di favorire  la  partecipazione  dei  giovani  alla  vita
sociale  delle  comunita'  e  l'approfondimento   dei   processi   di
integrazione e di coesione delle moderne  collettivita',  affiancando
la famiglia, la scuola e le altre forme associative. 
  4.  La  Regione  promuove  attivita'  di  formazione  professionale
regionale, in stretto raccordo con il tessuto industriale e  i  nuovi
trend tecnologici, prevedendo  la  creazione  di  specifici  percorsi
formativi relativi a tematiche innovative, fra le  quali  open  data,
audience development, artigianato digitale, coding, APP,  blockchain,
favorendo  percorsi  di  apprendimento  per   giovani   o   aspiranti
imprenditori che vengano realizzati dall'Amministrazione regionale in
collaborazione con gli stessi  destinatari  e  su  loro  richiesta  e
impulso.