Art. 4 Ruolo della Regione 1. La Regione, in attuazione delle finalita' di cui agli articoli 1 e 2, favorisce: a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili nonche' il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile, per attuare le politiche ed i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilita', di sviluppo sostenibile e di accesso al credito; b) la continuita' di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni, soprattutto tramite i risultati delle proposte elaborate dal Forum delle politiche giovanili e dell'innovazione tecnologica; c) la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici; d) la promozione di accordi o partenariati con altre Regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei di tirocini volti alla formazione professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro; e) la promozione e l'attuazione di iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti; f) la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, compreso il dialogo strutturato europeo, accrescendo la disponibilita' e la capacita' d'impegno dei giovani nella societa'; g) la creazione di una rete di partner pubblici e privati gia' attivi sul territorio, che abbiano la capacita' di offrire servizi di orientamento, formazione, consulenze, contributi in denaro, spazi in concessione e attivita' di promozione, in favore dei giovani creativi e innovatori; h) la promozione di azioni volte ad intercettare, stimolare e coinvolgere grandi aziende estere nell'accelerazione del processo di sviluppo del nostro ecosistema innovativo locale. 2. La Regione istituisce il «Forum regionale dei giovani», quale organismo consultivo e propositivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti o aventi dimora nel territorio regionale e rientranti nella fascia di eta' di cui all'art. 3. Il suddetto organismo non comporta oneri a carico della finanza pubblica e usufruisce delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 3. La Regione promuove la Scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale delle comunita' e l'approfondimento dei processi di integrazione e di coesione delle moderne collettivita', affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative. 4. La Regione promuove attivita' di formazione professionale regionale, in stretto raccordo con il tessuto industriale e i nuovi trend tecnologici, prevedendo la creazione di specifici percorsi formativi relativi a tematiche innovative, fra le quali open data, audience development, artigianato digitale, coding, APP, blockchain, favorendo percorsi di apprendimento per giovani o aspiranti imprenditori che vengano realizzati dall'Amministrazione regionale in collaborazione con gli stessi destinatari e su loro richiesta e impulso.