Art. 5 Programmazione regionale 1. Per attuare gli obiettivi di cui all'art. 2, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, consultati preventivamente gli stakeholders, tenuto conto delle proposte elaborate dal Forum delle politiche giovanili e dell'innovazione tecnologica, adotta il Programma triennale, di seguito denominato Programma, su base annuale, per le politiche giovanili definendone gli indirizzi, le priorita' e la strategia ed in cui: a) individua i collegamenti tra le diverse politiche di settore; b) adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela; c) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura con iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale mediante forme di partecipazione attiva dei giovani; d) favorisce progetti finalizzati ad accrescere l'informazione e la partecipazione dei giovani ad iniziative di loro interesse e all'implementazione di banche dati, anche digitali per favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro; e) elenca, nel sito della Regione, gli interventi a favore delle politiche giovanili indirizzate al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 2. 2. La Regione promuove all'interno delle amministrazioni locali l'istituzione dei Forum e/o delle consulte comunali dei giovani, quale organismo consultivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti nel territorio comunale e rientranti nella fascia di eta' di cui all'art. 3. 3. Il Programma di cui al comma 1 individua, per ciascuna annualita', le fonti di finanziamento europee, nazionali, regionali e le modalita' di erogazione delle stesse. 4. La Regione, tenendo conto anche dei risultati delle attivita' dell'Osservatorio previsto dall'art. 16, propone iniziative di identificazione e condivisione delle buone pratiche e indagini valutative sulle politiche giovanili da realizzare.