Art. 6 
 
                          Ruolo dei Comuni 
 
  1.  I  Comuni,  in  forma  singola  o  associata,  quali  autorita'
responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana e in  quanto
espressioni  della  comunita',   nell'ambito   della   programmazione
regionale in materia di politiche giovanili: 
    a) rispondono  alle  necessita'  ed  alle  esigenze  dei  giovani
attraverso l'erogazione di servizi ed interventi; 
    b) promuovono progetti nell'ambito delle  politiche  giovanili  e
favoriscono  la  realizzazione  di  luoghi  d'incontro  e  centri  di
aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creativita'
nelle sue diverse espressioni, con interventi, anche  formativi,  che
facilitano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro; 
    c) favoriscono la  partecipazione  attiva  e  il  dialogo  tra  i
giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, compreso il dialogo
intergenerazionale, al fine della condivisione delle politiche  anche
attraverso forum comunali ed intercomunali della gioventu',  consigli
comunali aperti, forme innovative di  informazione,  consultazione  e
partecipazione.