Art. 6 Ruolo dei Comuni 1. I Comuni, in forma singola o associata, quali autorita' responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana e in quanto espressioni della comunita', nell'ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili: a) rispondono alle necessita' ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi; b) promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e favoriscono la realizzazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creativita' nelle sue diverse espressioni, con interventi, anche formativi, che facilitano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro; c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, compreso il dialogo intergenerazionale, al fine della condivisione delle politiche anche attraverso forum comunali ed intercomunali della gioventu', consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione.