Art. 19 
 
                        Conferenza simultanea 
 
  1. La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea  ed
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata  ai
sensi dell'art. 18,  comma  2,  lettera  d),  con  la  partecipazione
contestuale,   ove   possibile   anche   in   via   telematica,   dei
rappresentanti delle amministrazioni competenti. 
  2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque
giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1,  fermo
restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento. 
  3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla  riunione  e'
rappresentato  da  un   unico   soggetto   abilitato   ad   esprimere
definitivamente  ed  in  modo  univoco  e  vincolante  la   posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza. 
  4.  Ove  alla  conferenza  partecipino  anche  amministrazioni  non
regionali, le amministrazioni  regionali  sono  rappresentate  da  un
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco
e vincolante la  posizione  di  tutte  le  predette  amministrazioni,
nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente della Regione, ovvero, ove si tratti
di uffici periferici, dal dirigente del relativo ufficio territoriale
della  regione.  Ferma  restando   l'attribuzione   del   potere   di
rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le  singole  amministrazioni
regionali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza  in
funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'art. 21, comma 1,
prima  della  conclusione  dei  lavori  della   conferenza,   possono
esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai  fini  di
cui allo stesso comma. 
  5.  Ciascuna   amministrazione   regionale   e   locale   definisce
autonomamente le modalita' di designazione del  rappresentante  unico
di tutti gli enti ed  organismi  ricompresi  nel  rispettivo  livello
territoriale di governo nonche' l'eventuale partecipazione di  questi
ultimi ai lavori della conferenza. 
  6. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il  termine
di  cui  al  comma  2,   l'amministrazione   procedente   adotta   la
determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza,  con  gli
effetti di cui all'art. 20, sulla  base  delle  posizioni  prevalenti
espresse  dai  rappresentanti  delle  amministrazioni.  Si  considera
acquisito l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
rappresentante non  abbia  partecipato  alla  riunione  ovvero  abbia
espresso un dissenso non motivato.