Art. 7 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.  15  della  legge
regionale  n.  1/2011,  come   modificato   dalla   presente   legge,
quantificati in euro 1.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti  del
bilancio di previsione 2019 -  2021  allocati  nella  Missione  01  -
«Servizi istituzionali e generali e  di  controllo» -  Programma 1  -
«Organi istituzionali». 
  2. Agli oneri  per  gli  esercizi  successivi  si  provvede  con  i
relativi bilanci.