Art. 7 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2011, come modificato dalla presente legge, quantificati in euro 1.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 - 2021 allocati nella Missione 01 - «Servizi istituzionali e generali e di controllo» - Programma 1 - «Organi istituzionali». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.