Art. 3 Finalita'. Inserimento dell'art. 71-vicies bis nella legge regionale n. 40/2005 1. Dopo l'art. 71-vicies semel della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente: «Art. 71-vicies bis (Finalita'). - 1. Le case della salute, nell'ambito della zona-distretto, assicurano un punto unitario di accesso alla rete integrata dei servizi garantendo una presa in carico complessiva della persona. 2. Le case della salute favoriscono, attraverso la contiguita' spaziale dei servizi e la multidisciplinarieta' degli interventi, l'integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali. 3. Le case della salute favoriscono altresi' la valorizzazione del ruolo delle comunita' locali ai fini della prevenzione e promozione della salute anche nell'ambito di specifiche progettualita'.».