Art. 3 
 
                             Finalita'. 
                 Inserimento dell'art. 71-vicies bis 
                  nella legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Dopo l'art. 71-vicies semel della legge regionale n. 40/2005  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 71-vicies bis (Finalita').  -  1.  Le  case  della  salute,
nell'ambito della zona-distretto, assicurano  un  punto  unitario  di
accesso alla rete integrata  dei  servizi  garantendo  una  presa  in
carico complessiva della persona. 
    2. Le case della salute favoriscono,  attraverso  la  contiguita'
spaziale dei servizi e  la  multidisciplinarieta'  degli  interventi,
l'integrazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  sanitarie,
socio-sanitarie e sociali. 
    3. Le case della salute favoriscono  altresi'  la  valorizzazione
del  ruolo  delle  comunita'  locali  ai  fini  della  prevenzione  e
promozione   della   salute   anche   nell'ambito    di    specifiche
progettualita'.».