Art. 4 
 
                             Obiettivi. 
                 Inserimento dell'art. 71-vicies ter 
                  nella legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Dopo l'art. 71-vicies bis della legge regionale  n.  40/2005  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 71-vicies ter (Obiettivi). - 1. La casa della salute  opera
mediante   programmi   coerenti   con   la    programmazione    della
zona-distretto e ha come  obiettivi:  a)  l'equita'  nell'accesso  ai
servizi sanitari  e  socio-sanitari  territoriali  della  popolazione
attraverso  la  facilitazione  e  la  semplificazione  dei   percorsi
assistenziali; b) l'organizzazione e il coordinamento delle  risposte
da  dare  al  cittadino  nelle  sedi  piu'  idonee  privilegiando  la
domiciliarita' e il contesto sociale delle persone e valorizzando  la
progettualita'   della   comunita'    locale;    c)    l'integrazione
istituzionale e professionale dei  servizi  e  delle  prestazioni  di
prevenzione,   di   servizio   sociale,   assistenza   sanitaria    e
riabilitazione funzionale, educazione e promozione della  salute;  d)
la valorizzazione  dell'attivita'  interdisciplinare  tra  medici  di
medicina   generale,    specialisti,    infermieri,    terapisti    e
l'integrazione  operativa  fra  le  prestazioni  sanitarie  e  quelle
sociali per la piena attuazione delle politiche sulla cronicita' e di
sanita' di iniziativa; e) la partecipazione  attiva  degli  operatori
dell'assistenza   sociale,   dell'educazione   sanitaria   e    della
prevenzione, finalizzata ad  integrare  le  attivita'  sanitarie  con
quelle socio-assistenziali e di educazione ai corretti stili di vita,
secondo le logiche insite nel  modello  regionale  di  prevenzione  e
gestione della cronicita'.».