Art. 4 Obiettivi. Inserimento dell'art. 71-vicies ter nella legge regionale n. 40/2005 1. Dopo l'art. 71-vicies bis della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente: «Art. 71-vicies ter (Obiettivi). - 1. La casa della salute opera mediante programmi coerenti con la programmazione della zona-distretto e ha come obiettivi: a) l'equita' nell'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari territoriali della popolazione attraverso la facilitazione e la semplificazione dei percorsi assistenziali; b) l'organizzazione e il coordinamento delle risposte da dare al cittadino nelle sedi piu' idonee privilegiando la domiciliarita' e il contesto sociale delle persone e valorizzando la progettualita' della comunita' locale; c) l'integrazione istituzionale e professionale dei servizi e delle prestazioni di prevenzione, di servizio sociale, assistenza sanitaria e riabilitazione funzionale, educazione e promozione della salute; d) la valorizzazione dell'attivita' interdisciplinare tra medici di medicina generale, specialisti, infermieri, terapisti e l'integrazione operativa fra le prestazioni sanitarie e quelle sociali per la piena attuazione delle politiche sulla cronicita' e di sanita' di iniziativa; e) la partecipazione attiva degli operatori dell'assistenza sociale, dell'educazione sanitaria e della prevenzione, finalizzata ad integrare le attivita' sanitarie con quelle socio-assistenziali e di educazione ai corretti stili di vita, secondo le logiche insite nel modello regionale di prevenzione e gestione della cronicita'.».