Art. 5 Forme della partecipazione. Inserimento dell'art. 71-vicies quater nella legge regionale n. 40/2005 1. Dopo l'art. 71-vicies ter della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente: «Art. 71-vicies quater (Forme della partecipazione). - 1. Nella casa della salute e' assicurata la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei bisogni, alla definizione delle progettualita', alla valutazione di impatto delle iniziative della casa della salute rispetto agli obiettivi individuati. 2. Le modalita' attuative della partecipazione sono disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 71-vicies quinques in conformita' alle previsioni dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1192, garantendo, altresi', il coordinamento con le attivita' del comitato di partecipazione di zona-distretto.».