Art. 5 
 
                     Forme della partecipazione. 
               Inserimento dell'art. 71-vicies quater 
                  nella legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Dopo l'art. 71-vicies ter della legge regionale  n.  40/2005  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 71-vicies quater (Forme della partecipazione). -  1.  Nella
casa della salute e' assicurata la partecipazione dei cittadini  alla
valutazione dei bisogni, alla definizione delle progettualita',  alla
valutazione di impatto  delle  iniziative  della  casa  della  salute
rispetto agli obiettivi individuati. 
    2. Le modalita' attuative della partecipazione sono  disciplinate
dagli indirizzi di cui all'art.  71-vicies  quinques  in  conformita'
alle previsioni dell'art. 14, comma 7,  del  decreto  legislativo  n.
502/1192, garantendo, altresi', il coordinamento con le attivita' del
comitato di partecipazione di zona-distretto.».