Art. 6 
 
                             Indirizzi. 
              Inserimento dell'art. 71-vicies quinquies 
                  nella legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Dopo l'art. 71-vicies quater della legge regionale n. 40/2005 e'
inserito il seguente: 
    «Art. 71-vicies quinquies (Indirizzi). - 1. La  giunta  regionale
impartisce  indirizzi  alle  aziende  unita'  sanitarie  locali   sul
funzionamento delle case della salute. 
    2. Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge
regionale 4 giugno 2019, n. 29 (Le case della salute. Modifiche  alla
legge  regionale  n.  40/2005),  la  giunta  regionale  procede  alla
revisione dei vigenti indirizzi sulle case della salute.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 4 giugno 2019 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).