Art. 6 Indirizzi. Inserimento dell'art. 71-vicies quinquies nella legge regionale n. 40/2005 1. Dopo l'art. 71-vicies quater della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente: «Art. 71-vicies quinquies (Indirizzi). - 1. La giunta regionale impartisce indirizzi alle aziende unita' sanitarie locali sul funzionamento delle case della salute. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2019, n. 29 (Le case della salute. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005), la giunta regionale procede alla revisione dei vigenti indirizzi sulle case della salute.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 4 giugno 2019 ROSSI (Omissis).