Art. 2 Soggetti legittimati a presentare domanda 1. Possono presentare domanda per l'acquisto degli alloggi di cui all'art. 1, gli assegnatati originari degli alloggi stessi ai sensi della legge regionale n. 46/1996, ovvero, in caso di decesso dell'assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in regola con il pagamento del canone di locazione dell'alloggio assegnato e adempienti tutti gli obblighi contrattuali come previsto dall'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 5/2014.