Art. 2 
 
              Soggetti legittimati a presentare domanda 
 
  1. Possono presentare domanda per l'acquisto degli alloggi  di  cui
all'art. 1, gli assegnatati originari degli alloggi stessi  ai  sensi
della  legge  regionale  n.  46/1996,  ovvero,  in  caso  di  decesso
dell'assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano  ai
quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione
dell'alloggio. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 devono  essere  in  regola  con  il
pagamento  del  canone  di  locazione   dell'alloggio   assegnato   e
adempienti tutti gli obblighi contrattuali come previsto dall'art. 7,
comma 3 della legge regionale n. 5/2014.