Art. 3 Prezzo di alienazione degli alloggi e destinazione dei relativi proventi 1. Il prezzo di alienazione degli alloggi di cui all'art. 1, viene determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica). 2. Per le spese di istruttoria e le spese di stipula degli atti di compravendita si fa riferimento a quanto previsto al riguardo dall'art. 9, comma 4 della legge regionale n. 5/2014. 3. Il pagamento del prezzo viene effettuato con una delle seguenti modalita': a) in unica soluzione, all'atto di stipula del contratto; b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non piu' di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata. 4. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente a programmi finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa e alla riqualificazione del patrimonio dell'ERP, conformemente alle disposizioni della legge regionale n. 5/2014.