Art. 3 
 
                 Prezzo di alienazione degli alloggi 
                e destinazione dei relativi proventi 
 
  1. Il prezzo di alienazione degli alloggi di cui all'art. 1,  viene
determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015  (Procedure  di
alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica). 
  2. Per le spese di istruttoria e le spese di stipula degli atti  di
compravendita  si  fa  riferimento  a  quanto  previsto  al  riguardo
dall'art. 9, comma 4 della legge regionale n. 5/2014. 
  3. Il pagamento del prezzo viene effettuato con una delle  seguenti
modalita': 
  a) in unica soluzione, all'atto di stipula del contratto; 
  b) pagamento immediato di una quota non  inferiore  al  trenta  per
cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte
rimanente in non piu' di quindici anni, ad un interesse pari al tasso
legale, previa iscrizione  ipotecaria  a  garanzia  della  parte  del
prezzo dilazionata. 
  4. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui al  comma  1  sono
destinati  esclusivamente  a  programmi  finalizzati   all'incremento
dell'offerta  abitativa  e  alla  riqualificazione   del   patrimonio
dell'ERP, conformemente alle disposizioni della  legge  regionale  n.
5/2014.