Art. 4 
 
                 Adempimenti del Comune di Stazzema 
 
  1. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, il Comune di Stazzema rende noto ai soggetti di cui all'art. 2
la facolta' di presentare la domanda di acquisto degli  alloggi  loro
assegnati specificando  tempi  e  modi  per  la  presentazione  della
stessa. 
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  il
Comune di Stazzema indica  alla  competente  struttura  regionale  lo
stato di attuazione delle vendite degli alloggi di cui alla  presente
legge.