Art. 4 Adempimenti del Comune di Stazzema 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Stazzema rende noto ai soggetti di cui all'art. 2 la facolta' di presentare la domanda di acquisto degli alloggi loro assegnati specificando tempi e modi per la presentazione della stessa. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Stazzema indica alla competente struttura regionale lo stato di attuazione delle vendite degli alloggi di cui alla presente legge.