Art. 5 
 
                       Limiti all'alienazione 
              e alla locazione degli alloggi acquistati 
 
  1. Agli  alloggi  acquistati  ai  sensi  della  presente  legge  si
applicano i  limiti  all'alienazione  e  alla  locazione  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 5/2014. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
                                ROSSI