Art. 5 Limiti all'alienazione e alla locazione degli alloggi acquistati 1. Agli alloggi acquistati ai sensi della presente legge si applicano i limiti all'alienazione e alla locazione secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 5/2014. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. ROSSI