Art. 12 
 
          Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente 
                 della giunta regionale n. 58/R/2013 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 del decreto  del  Presidente  della
giunta regionale n. 58/R/2013 e' aggiunto il seguente comma: 
    «1-bis. Al fine di prevenire il verificarsi dell'ipotesi  di  cui
al comma  1,  lettera  b),  e  di  tutelare  lo  stato  di  benessere
psico-fisico del cane guida,  l'assegnatario  e'  tenuto  a  produrre
periodicamente  le  necessarie   certificazioni   medico-veterinarie,
secondo modalita' indicate nel contratto di cui all'art. 13.».