Art. 12 Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Al fine di prevenire il verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), e di tutelare lo stato di benessere psico-fisico del cane guida, l'assegnatario e' tenuto a produrre periodicamente le necessarie certificazioni medico-veterinarie, secondo modalita' indicate nel contratto di cui all'art. 13.».