Art. 17 Sostituzione dell'art. 22 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 1. L'art. 22 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Definizione). - 1. Ai fini del presente regolamento ed in conformita' con le linee guida nazionali, gli Interventi assistiti con gli animali (IAA), comunemente denominati pet therapy, sono definiti quali interventi a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, finalizzati al miglioramento della qualita' della vita delle persone. Gli IAA sono articolati in: a) Terapie assistite con gli animali (TAA), interventi a valenza terapeutica, finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolti a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. Gli interventi sono personalizzati sul paziente e richiedono apposita prescrizione medica; b) Educazione assistita con gli animali (EAA), interventi di tipo educativo, che hanno il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialita' di crescita e progettualita' individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficolta'. Gli interventi possono essere anche di gruppo e promuovono il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all'interno delle istituzioni in cui l'individuo deve mettere in campo capacita' di adattamento; c) Attivita' assistite con gli animali (AAA), interventi con finalita' di tipo ludico-ricreativo, e di socializzazione attraverso i quali si promuove il miglioramento della qualita' della vita e la corretta interazione uomo-animale.».