Art. 17 
 
        Sostituzione dell'art. 22 del decreto del Presidente 
                 della giunta regionale n. 58/R/2013 
 
  1. L'art. 22 del decreto del Presidente della giunta  regionale  n.
58/R/2013 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Definizione). - 1. Ai fini del presente regolamento ed in
conformita' con le linee guida nazionali,  gli  Interventi  assistiti
con gli animali  (IAA),  comunemente  denominati  pet  therapy,  sono
definiti  quali  interventi  a  valenza  terapeutica,  riabilitativa,
educativa e ludico-ricreativa,  finalizzati  al  miglioramento  della
qualita' della vita delle persone. Gli IAA sono articolati in: 
    a) Terapie assistite con gli animali (TAA), interventi a  valenza
terapeutica, finalizzati alla cura di disturbi  della  sfera  fisica,
neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva  e  relazionale,  rivolti  a
soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o  plurime,  di
qualunque origine. Gli interventi sono personalizzati sul paziente  e
richiedono apposita prescrizione medica; 
    b) Educazione assistita con gli animali (EAA), interventi di tipo
educativo, che hanno il fine di promuovere, attivare e  sostenere  le
risorse e le potenzialita' di crescita e progettualita'  individuale,
di relazione e inserimento sociale delle persone in difficolta'.  Gli
interventi possono essere anche di gruppo e promuovono  il  benessere
delle  persone  nei  propri   ambienti   di   vita,   particolarmente
all'interno delle istituzioni in  cui  l'individuo  deve  mettere  in
campo capacita' di adattamento; 
    c) Attivita' assistite con  gli  animali  (AAA),  interventi  con
finalita' di tipo ludico-ricreativo, e di socializzazione  attraverso
i quali si promuove il miglioramento della qualita' della vita  e  la
corretta interazione uomo-animale.».