Art. 22 
 
          Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente 
                 della giunta regionale n. 58/R/2013 
 
  1. Alla lettera b)  del  comma  1  dell'art.  27  del  decreto  del
Presidente  della   giunta   regionale   n.   58/R/2013   le   parole
«dall'Azienda sanitaria di Firenze» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dall'Azienda USL Toscana centro.». 
  2. Alla lettera c)  del  comma  1  dell'art.  27  del  decreto  del
Presidente  della   giunta   regionale   n.   58/R/2013   le   parole
«dall'Azienda sanitaria di Firenze» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dall'Azienda USL Toscana centro.». 
  3. Alla lettera d)  del  comma  1  dell'art.  27  del  decreto  del
Presidente  della  giunta  regionale  n.  58/R/2013  le  parole  «per
disabili motori» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  persone  con
deficit motorio.». 
  4. Alla lettera e)  del  comma  1  dell'art.  27  del  decreto  del
Presidente  della   giunta   regionale   n.   58/R/2013   le   parole
«dall'Azienda sanitaria di Firenze» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dall'Azienda USL Toscana centro.». 
  5. Al comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della  giunta
regionale  n.  58/R/2013  dopo   le   parole   «da   un   funzionario
amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «o da un assistente.». 
  6. Al comma 6 dell'art. 27 del decreto del Presidente della  giunta
regionale n. 58/R/2013 le parole «rispettando  l'ordine  della  lista
d'attesa» sono soppresse. 
  7. Dopo il comma 6 dell'art. 27 del decreto  del  Presidente  della
giunta regionale n. 58/R/2013 e' aggiunto il seguente comma: 
    «6-bis. La graduatoria e' suddivisa  per  data  di  seduta  della
commissione ed ordinata secondo la  data  di  arrivo  delle  domande.
L'aggiornamento  e  l'approvazione  della  graduatoria  avviene   con
decreto del dirigente responsabile della  Scuola  a  conclusione  dei
lavori della commissione.».