Art. 22 Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dall'Azienda sanitaria di Firenze» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Azienda USL Toscana centro.». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dall'Azienda sanitaria di Firenze» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Azienda USL Toscana centro.». 3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «per disabili motori» sono sostituite dalle seguenti: «per persone con deficit motorio.». 4. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «dall'Azienda sanitaria di Firenze» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Azienda USL Toscana centro.». 5. Al comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «da un funzionario amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «o da un assistente.». 6. Al comma 6 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «rispettando l'ordine della lista d'attesa» sono soppresse. 7. Dopo il comma 6 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 e' aggiunto il seguente comma: «6-bis. La graduatoria e' suddivisa per data di seduta della commissione ed ordinata secondo la data di arrivo delle domande. L'aggiornamento e l'approvazione della graduatoria avviene con decreto del dirigente responsabile della Scuola a conclusione dei lavori della commissione.».