Art. 3 Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 e' sostituita dalla seguente: «d) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantasette. Il limite massimo di eta' puo' essere elevato fino a settantacinque anni, previo parere motivato della commissione di cui all'art. 6.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di assegnazione del cane guida di cui all'art. 4.».