Art. 3 
 
           Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente 
                 della giunta regionale n. 58/R/2013 
 
  1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente
della giunta regionale n. 58/R/2013 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) eta'  non  inferiore  a  diciotto  anni  e  non  superiore  a
sessantasette. Il limite massimo di eta' puo' essere elevato  fino  a
settantacinque anni, previo parere motivato della commissione di  cui
all'art. 6.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
giunta regionale n. 58/R/2013 e' aggiunto il seguente comma: 
    «1-bis. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b),  c)  e  d)
devono essere posseduti al momento della presentazione della  domanda
di assegnazione del cane guida di cui all'art. 4.».