Art. 30 Inserimento dell'art. 36-bis nel decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 1. Dopo l'art. 36 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 e' inserito il seguente: «Art. 36-bis (Affidamento dei cani per attivita' dimostrative). - 1. I cani che, in seguito alle necessarie verifiche, sono ritenuti idonei per lo svolgimento di attivita' dimostrative che la Scuola effettua al fine di promuovere le proprie attivita', vengono affidati ai soggetti gia' individuati ai sensi dell'art. 33, comma 2, o agli istruttori della Scuola, mediante la sottoscrizione di un contratto con il quale l'affidatario si assume la responsabilita' del cane e si impegna a portare il cane presso la Scuola ogni volta si renda necessario per lo svolgimento delle attivita' dimostrative, per l'effettuazione dei controlli sanitari e per ogni altra necessita' funzionale alle attivita'. 2. Per la durata dell'affidamento il cane rimane di esclusiva proprieta' della Regione Toscana. Alla scadenza contrattuale, nonche' nel caso in cui il cane non sia piu' ritenuto idoneo per le attivita', puo' esserne disposta la cessione gratuita all'affidatario stesso. 3. L'affidamento del cane e' attivita' volontaria e non da' diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola. 4. Per la durata dell'affidamento, restano a carico della Scuola: a) la consulenza e l'assistenza tecnica; b) la copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi; c) l'assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie; d) gli alimenti e il corredo di base; e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall'affidatario in caso di urgenza.».