Art. 30 
 
       Inserimento dell'art. 36-bis nel decreto del Presidente 
                 della giunta regionale n. 58/R/2013 
 
  1. Dopo l'art. 36 del decreto del Presidente della giunta regionale
n. 58/R/2013 e' inserito il seguente: 
  «Art. 36-bis (Affidamento dei cani per attivita'  dimostrative).  -
1. I cani che, in seguito alle necessarie  verifiche,  sono  ritenuti
idonei per lo svolgimento di attivita'  dimostrative  che  la  Scuola
effettua al fine di promuovere le proprie attivita', vengono affidati
ai soggetti gia' individuati ai sensi dell'art. 33, comma 2,  o  agli
istruttori della Scuola, mediante la sottoscrizione di  un  contratto
con il quale l'affidatario si assume la responsabilita' del cane e si
impegna a portare il cane  presso  la  Scuola  ogni  volta  si  renda
necessario per  lo  svolgimento  delle  attivita'  dimostrative,  per
l'effettuazione dei controlli sanitari e per  ogni  altra  necessita'
funzionale alle attivita'. 
  2. Per la durata  dell'affidamento  il  cane  rimane  di  esclusiva
proprieta' della Regione Toscana. Alla scadenza contrattuale, nonche'
nel caso in  cui  il  cane  non  sia  piu'  ritenuto  idoneo  per  le
attivita', puo' esserne disposta la cessione gratuita all'affidatario
stesso. 
  3. L'affidamento del cane e' attivita' volontaria e non da' diritto
a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola. 
  4. Per la durata dell'affidamento, restano a carico della Scuola: 
    a) la consulenza e l'assistenza tecnica; 
    b) la copertura assicurativa  per  responsabilita'  civile  verso
terzi; 
    c) l'assistenza veterinaria, i medicinali ed  i  presidi  per  la
prevenzione delle malattie; 
    d) gli alimenti e il corredo di base; 
    e) il rimborso delle eventuali spese  sostenute  dall'affidatario
in caso di urgenza.».