Art. 4 
 
           Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente 
                 della giunta regionale n. 58/R/2013 
 
  1. Il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente  della  giunta
regionale n. 58/R/2013 e' sostituito dal seguente: 
    «6. La Scuola in coerenza con quanto  previsto  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, segnala  al
comune di residenza del richiedente  l'avvenuta  presentazione  della
domanda ed invita lo stesso comune a comunicare  alla  Scuola,  entro
trenta giorni, eventuali cause  ostative  all'assegnazione  del  cane
guida.». 
  2. Dopo il comma 6 dell'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
giunta regionale n. 58/R/2013 e' aggiunto il seguente comma: 
    «6-bis. In mancanza della comunicazione di cui  al  comma  6,  la
Scuola procede all'istruttoria della domanda ai sensi dell'art. 5.».