Art. 4 Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 1. Il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 e' sostituito dal seguente: «6. La Scuola in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, segnala al comune di residenza del richiedente l'avvenuta presentazione della domanda ed invita lo stesso comune a comunicare alla Scuola, entro trenta giorni, eventuali cause ostative all'assegnazione del cane guida.». 2. Dopo il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 e' aggiunto il seguente comma: «6-bis. In mancanza della comunicazione di cui al comma 6, la Scuola procede all'istruttoria della domanda ai sensi dell'art. 5.».