Art. 6 
 
           Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente 
                 della giunta regionale n. 58/R/2013 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente  della  giunta
regionale n. 58/R/2013 dopo le  parole  «art.  8»  sono  aggiunte  le
seguenti: «comma 1 o nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1-bis.». 
  2. Alla lettera  a)  del  comma  3  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le  parole  «art.
8» sono aggiunte le seguenti: «comma 1.». 
  3. Alla lettera  b)  del  comma  3  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «si  procede
ugualmente  all'inserimento  del  richiedente  in   una   delle   due
graduatorie di assegnazione di cui all'art. 8» sono sostituite  dalle
seguenti: «si procede all'inserimento del richiedente nell'elenco  di
cui all'art. 8, comma 1-bis.». 
  4. Alla lettera  c)  del  comma  3  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della giunta regionale n.  58/R/2013  le  parole  «in  una
delle  due  graduatorie  di  assegnazione»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «in nessuna delle graduatorie.». 
  5. Alla lettera  b)  del  comma  4  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente  della   giunta   regionale   n.   58/R/2013   le   parole
«l'interessato  puo'  iscriversi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'interessato,  al  fine  di  acquisire  i  necessari  requisiti  di
orientamento e mobilita', puo' partecipare.». 
  6. Al comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente  della  giunta
regionale n. 58/R/2013 dopo le  parole  «art.  8»  sono  aggiunte  le
seguenti: «comma 1.».