Art. 6 Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «art. 8» sono aggiunte le seguenti: «comma 1 o nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1-bis.». 2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «art. 8» sono aggiunte le seguenti: «comma 1.». 3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «si procede ugualmente all'inserimento del richiedente in una delle due graduatorie di assegnazione di cui all'art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «si procede all'inserimento del richiedente nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1-bis.». 4. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «in una delle due graduatorie di assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «in nessuna delle graduatorie.». 5. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 le parole «l'interessato puo' iscriversi» sono sostituite dalle seguenti: «l'interessato, al fine di acquisire i necessari requisiti di orientamento e mobilita', puo' partecipare.». 6. Al comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 58/R/2013 dopo le parole «art. 8» sono aggiunte le seguenti: «comma 1.».