Art. 2 
 
                 Criteri e modalita' di concessione 
 
  1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in  vigore
della presente legge, determina i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione del contributo di cui all'art. 1,  nella  misura  massima
del  cinquanta  per  cento  della  spesa  sostenuta  dal   comune   o
dall'unione di comuni.