Art. 3 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Per l'esercizio 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, pari a euro 50.000,00, la Regione fa fronte  mediante
l'istituzione  nella  parte  di  spesa  del  bilancio  di  previsione
regionale di appositi capitoli nell'ambito di  missioni  e  programmi
specifici, la cui copertura e' assicurata  dai  fondi  a  tale  scopo
accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui  alla  Missione  20
Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri  fondi  «Fondo  speciale
per far fronte agli  oneri  derivanti  da  provvedimenti  legislativi
regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 (legge regionale 27
dicembre 2018, n. 26). 
  2. La Giunta regionale e' autorizzata  a  provvedere,  con  proprio
atto,  alle  relative  variazioni  di  bilancio  che  si   rendessero
necessarie. 
  3. Per gli esercizi successivi al  2019,  la  Regione  provvede  al
finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa annualmente  disposte  dalla  legge  di
approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto  dall'art.  38
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 2 luglio 2019 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).