Art. 11 
 
  1. L'art. 26 della legge provinciale 17 dicembre  2015,  n.  16,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 26 (Procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  sotto
soglia UE e affidamenti diretti).  -  1.  Nelle  procedure  negoziate
senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara   la   stazione
appaltante, con proprio provvedimento motivato, invita gli  operatori
economici in possesso dei requisiti previsti a presentare un'offerta. 
  2. Per lavori, forniture e servizi di importo  inferiore  a  40.000
euro si puo' procedere mediante affidamento diretto. 
  3. Per lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  40.000  euro  ed
inferiore a 150.000  euro  si  puo'  procedere  mediante  affidamento
diretto,  previa  consultazione  di  tre  operatori  economici,   ove
esistenti. 
  4. Per forniture e servizi di importo pari  o  superiore  a  40.000
euro  ed  inferiore  a  150.000  euro  si  puo'  procedere   mediante
affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici,
ove esistenti. 
  5. Per lavori di  importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro  ed
inferiore  a  500.000  euro  si  puo'  procedere  mediante  procedura
negoziata con invito rivolto ad almeno  cinque  operatori  economici,
ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 500.000  euro
ed  inferiore  a  1.000.000  di  euro,  l'invito  mediante  procedura
negoziata  e'  rivolto  ad  almeno  dieci  operatori  economici,  ove
esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro
ed  inferiore  a  2.000.000  di  euro,  l'invito  mediante  procedura
negoziata e'  rivolto  ad  almeno  dodici  operatori  economici,  ove
esistenti. 
  6. Salvo quanto previsto dall'art. 17, per forniture e  servizi  di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla  soglia  UE,
si puo' procedere mediante procedura negoziata con invito  ad  almeno
cinque operatori economici, ove esistenti. 
  7. La stazione appaltante  seleziona  gli  operatori  economici  da
invitare dall'elenco di cui all'art. 27, nel rispetto dei principi di
rotazione,  libera   concorrenza,   parita'   di   trattamento,   non
discriminazione, trasparenza e proporzionalita'.».