Art. 13 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 29  della  legge  provinciale  17  dicembre
2015, n. 16, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. L'istituto  del  soccorso  istruttorio  e'  disciplinato  dalla
normativa statale e non comporta in alcun caso l'applicazione di  una
sanzione pecuniaria. La mancata sottoscrizione  dell'offerta  tecnica
ed economica e' soccorribile,  ferma  restando  la  salvaguardia  del
contenuto e della segretezza dell'offerta.».