Art. 13 1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. L'istituto del soccorso istruttorio e' disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun caso l'applicazione di una sanzione pecuniaria. La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica e' soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta.».