Art. 19 1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e' cosi' sostituito: «1. Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino un quinto dell'importo approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano un quinto del suddetto importo, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dalla Giunta provinciale.».