Art. 19 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 50  della  legge  provinciale  17  dicembre
2015, n. 16, e' cosi' sostituito: 
  «1. Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e  suppletive
sono  approvate  dall'assessore/assessora  competente,   qualora   le
aggiunte e variazioni non superino un quinto  dell'importo  approvato
dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano  un
quinto del suddetto importo, le perizie tecniche  e  suppletive  sono
approvate dalla Giunta provinciale.».