Art. 2 
 
  1. Dopo l'art. 4-bis della legge provinciale 17 dicembre  2015,  n.
16, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 4-ter (Programmi unitari di valorizzazione  territoriale).  -
1. Gli enti locali della provincia di Bolzano che  intendono  avviare
procedure amministrative per la privatizzazione e  la  valorizzazione
del  patrimonio  immobiliare  pubblico  tramite  la   formazione   di
programmi  unitari  di  valorizzazione  territoriale   applicano   la
disposizione di cui all'art. 3-ter  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  23
novembre 2001,  n.  410,  e  successive  modifiche,  intendendosi  il
Presidente della Giunta regionale  sostituito  dal  Presidente  della
Provincia,  per  individuare,  con  idonea  procedura   ad   evidenza
pubblica, i soggetti  che  intendono  acquisire  o  valorizzare  tale
patrimonio immobiliare. 
  2. Le disposizioni di  cui  all'art.  3-ter  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, e successive modifiche,  si  applicano  anche
nei casi in cui si renda necessario un processo  di  riqualificazione
di una porzione  di  territorio  che  pretenda  la  realizzazione  di
importanti investimenti nel campo edilizio, infrastrutturale e  nella
dotazione  di  servizi  pubblici,  ai   fini   del   reperimento   di
finanziamenti mediante apporto  di  capitali  da  parte  di  soggetti
privati   in   grado   di   assumere   gli   oneri    finanziari    e
tecnico-progettuali  nonche'  esecutivi  conseguenti  dall'attuazione
degli  interventi  di  trasformazione,  individuando  tali   soggetti
mediante unica ed idonea  procedura  ad  evidenza  pubblica,  secondo
quanto previsto al comma 3. 
  3. Per le ipotesi in cui, per l'attuazione di  quanto  previsto  al
comma 2, sia stata costituita una societa' a partecipazione pubblica,
e' ammessa la cessione della quota, anche in misura  totalitaria,  di
partecipazione pubblica al capitale  sociale  della  societa'  ad  un
operatore economico da individuarsi con la stessa procedura  di  gara
ad evidenza pubblica.».