Art. 21 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la lettera b) del comma 6 dell'art. 5, l'art. 51, la lettera b) del comma 1 dell'art. 52 e l'art. 54 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche; b) l'art. 53-bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dalla data di entrata in vigore prevista dall'art. 107, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9; c) il comma 7 dell'art. 6 e l'art. 23-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.