Art. 21 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) la lettera b) del comma 6 dell'art. 5, l'art. 51,  la  lettera
b) del comma 1 dell'art. 52 e l'art. 54 della  legge  provinciale  17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche; 
    b) l'art. 53-bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16,
e successive modifiche, dalla data  di  entrata  in  vigore  prevista
dall'art. 107, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9; 
    c) il comma 7 dell'art. 6 e l'art. 23-bis della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.