Art. 4 Requisiti generali 1. Gli alunni e le alunne possono beneficiare delle borse di studio se sono: a) cittadini o cittadine di Stati membri dell'Unione europea, oppure b) cittadini o cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE e di conseguenza sono equiparati/equiparate ai cittadini italiani/alle cittadine italiane, oppure c) cittadini o cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, che hanno la residenza anagrafica in Provincia di Bolzano.