Art. 4 
 
                         Requisiti generali 
 
  1. Gli alunni e le alunne possono beneficiare delle borse di studio
se sono: 
    a) cittadini o cittadine di  Stati  membri  dell'Unione  europea,
oppure 
    b) cittadini o cittadine di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o
che   hanno   ottenuto   il   riconoscimento    dello    status    di
rifugiato/rifugiata  o  di  protezione  sussidiaria  ai  sensi  della
direttiva 2011/95/UE e di conseguenza sono  equiparati/equiparate  ai
cittadini italiani/alle cittadine italiane, oppure 
    c) cittadini o cittadine di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti  di  lungo
periodo, che hanno la residenza anagrafica in Provincia di Bolzano.