Art. 6 
 
                        Situazione economica 
 
  1. Ai fini del rilevamento e  della  valutazione  della  situazione
economica del nucleo familiare, si applicano le disposizioni  di  cui
ai capi I e II del decreto del Presidente della provincia 11  gennaio
2011, n. 2, e successive modifiche. 
  2. L'assegnazione delle borse di studio e' una prestazione di primo
livello,  per  la  quale  si  considerano  i  componenti  del  nucleo
familiare di base di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della
provincia n. 2/2001, e successive modifiche,  e  il  parametro  della
situazione economica del nucleo stesso, costituito dal  valore  della
situazione economica (VSE) di cui all'art. 8 del  citato  decreto,  e
successive modifiche. 
  3. Ai fini del rilevamento e  della  valutazione  della  situazione
economica,  si  considera  l'anno  precedente  a  quello  di   inizio
dell'anno scolastico. 
  4. L'ammontare delle  borse  di  studio  e'  determinato  ai  sensi
dell'art. 8 del presente regolamento.