Art. 6 Situazione economica 1. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. 2. L'assegnazione delle borse di studio e' una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di base di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della provincia n. 2/2001, e successive modifiche, e il parametro della situazione economica del nucleo stesso, costituito dal valore della situazione economica (VSE) di cui all'art. 8 del citato decreto, e successive modifiche. 3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica, si considera l'anno precedente a quello di inizio dell'anno scolastico. 4. L'ammontare delle borse di studio e' determinato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.