Art. 7 Cumulabilita' 1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri vantaggi economici concessi da istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche. 2. In caso di concessione, per lo stesso anno scolastico per il quale e' stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, di un ulteriore vantaggio economico di cui al comma 1, l'alunno interessato/l'alunna interessata dovra' scegliere il vantaggio economico di cui intende beneficiare e rinunciare all'altro vantaggio richiesto o concesso.