Art. 7 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. Le borse di studio di  cui  al  presente  regolamento  non  sono
cumulabili con altri vantaggi economici  concessi  da  istituzioni  o
enti pubblici o da istituzioni o enti  privati  che  usufruiscono  di
sovvenzioni pubbliche. 
  2. In caso di concessione, per lo stesso  anno  scolastico  per  il
quale e' stata assegnata una borsa  di  studio  di  cui  al  presente
regolamento, di un ulteriore vantaggio economico di cui al  comma  1,
l'alunno  interessato/l'alunna  interessata   dovra'   scegliere   il
vantaggio economico di cui intende beneficiare e rinunciare all'altro
vantaggio richiesto o concesso.