Art. 8 
 
                              Ammontare 
 
  1. L'ammontare delle borse di studio e' determinato come  segue  in
funzione del VSE del nucleo familiare di base: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Nel caso in cui due o piu' componenti del  nucleo  familiare  di
base alloggino fuori famiglia per motivi  di  studio  durante  l'anno
scolastico, le soglie del VSE di cui alla tabella del  comma  1  sono
aumentate di 0,5 punti per ogni persona a partire dalla seconda. 
  3.    Qualora    i    costi    effettivamente     sostenuti     dai
semiconvittori/dalle semiconvittrici siano inferiori all'importo  per
gli stessi determinato ai sensi dei commi 1 e 2, viene assegnata  una
borsa di studio pari ai costi effettivamente sostenuti. 
  4. L'ammontare della borsa di studio determinato ai sensi dei commi
1, 2 e 3, e' ridotto del 50 per cento in caso di alunni e alunne  che
nell'anno scolastico svolgono un tirocinio di durata  superiore  alla
meta'  del  suddetto  anno  e  per  il  quale  ricevono  un  compenso
dall'amministrazione provinciale.