Art. 8 Ammontare 1. L'ammontare delle borse di studio e' determinato come segue in funzione del VSE del nucleo familiare di base: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Nel caso in cui due o piu' componenti del nucleo familiare di base alloggino fuori famiglia per motivi di studio durante l'anno scolastico, le soglie del VSE di cui alla tabella del comma 1 sono aumentate di 0,5 punti per ogni persona a partire dalla seconda. 3. Qualora i costi effettivamente sostenuti dai semiconvittori/dalle semiconvittrici siano inferiori all'importo per gli stessi determinato ai sensi dei commi 1 e 2, viene assegnata una borsa di studio pari ai costi effettivamente sostenuti. 4. L'ammontare della borsa di studio determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e' ridotto del 50 per cento in caso di alunni e alunne che nell'anno scolastico svolgono un tirocinio di durata superiore alla meta' del suddetto anno e per il quale ricevono un compenso dall'amministrazione provinciale.