Art. 9 Importo totale, assegnazione e liquidazione 1. La giunta provinciale stabilisce nel bando di concorso l'importo totale disponibile per le borse di studio. 2. Se l'importo di cui al comma 1 non consente di assegnare una borsa di studio nell'ammontare spettante a tutti gli aventi diritto, e' redatta una graduatoria in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4. 3. A seconda del VSE del nucleo familiare di base sono assegnati i seguenti punti (fino ad un massimo di 60): Parte di provvedimento in formato grafico 4. In caso di parita' di punteggio assegnato ai sensi del comma 3, la precedenza e' data, nel seguente ordine, agli alunni/alle alunne: a) il cui nucleo familiare di base ha il VSE piu' basso; b) con un nucleo familiare di base col maggior numero di alunni/alunne o di studenti/studentesse che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio; c) la cui domanda di borsa di studio e' stata presentata prima in ordine cronologico. 5. Le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione su un conto corrente intestato all'alunno o all'alunna maggiorenne o, in caso di minori, al/alla legale rappresentante.