Art. 9 
 
             Importo totale, assegnazione e liquidazione 
 
  1. La giunta provinciale stabilisce nel bando di concorso l'importo
totale disponibile per le borse di studio. 
  2. Se l'importo di cui al comma 1 non  consente  di  assegnare  una
borsa di studio nell'ammontare spettante a tutti gli aventi  diritto,
e' redatta una graduatoria in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4. 
  3. A seconda del VSE del nucleo familiare di base sono assegnati  i
seguenti punti (fino ad un massimo di 60): 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  4. In caso di parita' di punteggio assegnato ai sensi del comma  3,
la precedenza e' data, nel seguente ordine, agli alunni/alle alunne: 
    a) il cui nucleo familiare di base ha il VSE piu' basso; 
    b) con  un  nucleo  familiare  di  base  col  maggior  numero  di
alunni/alunne o di studenti/studentesse che alloggiano fuori famiglia
per motivi di studio; 
    c) la cui domanda di borsa di studio e' stata presentata prima in
ordine cronologico. 
  5. Le borse di studio sono liquidate in un'unica  soluzione  su  un
conto corrente intestato all'alunno o all'alunna  maggiorenne  o,  in
caso di minori, al/alla legale rappresentante.