Art. 10 Principio di rotazione 1. Nel rispetto della vigente normativa per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione gli incarichi sono conferiti garantendo l'osservanza del principio di rotazione delle candidate e dei candidati. 2. Tranne in casi eccezionali, debitamente motivati e approvati dalla giunta provinciale, nell'arco di cinque anni non possono essere conferiti alla stessa persona piu' di due incarichi aventi il medesimo oggetto o un oggetto similare.