Art. 10 
 
                       Principio di rotazione 
 
  1. Nel rispetto della vigente normativa per  la  prevenzione  della
corruzione  nella  pubblica  amministrazione   gli   incarichi   sono
conferiti garantendo l'osservanza del principio  di  rotazione  delle
candidate e dei candidati. 
  2. Tranne in casi eccezionali,  debitamente  motivati  e  approvati
dalla giunta provinciale, nell'arco di cinque anni non possono essere
conferiti alla  stessa  persona  piu'  di  due  incarichi  aventi  il
medesimo oggetto o un oggetto similare.