Art. 11 
 
                       Indennita' di posizione 
 
  1. Per gli incarichi  speciali  e'  riconosciuta  un'indennita'  di
posizione calcolata avvalendosi della base di calcolo utilizzata  per
la  determinazione  dell'indennita'  di   posizione   del   personale
dirigenziale  dell'amministrazione  provinciale,   nei   limiti   dei
coefficienti previsti. 
  2. In via transitoria, il coefficiente e' determinato dalla  giunta
provinciale, tenuto conto della complessita' dell'incarico, del grado
di autonomia e del grado di responsabilita' personale.