Art. 11 Indennita' di posizione 1. Per gli incarichi speciali e' riconosciuta un'indennita' di posizione calcolata avvalendosi della base di calcolo utilizzata per la determinazione dell'indennita' di posizione del personale dirigenziale dell'amministrazione provinciale, nei limiti dei coefficienti previsti. 2. In via transitoria, il coefficiente e' determinato dalla giunta provinciale, tenuto conto della complessita' dell'incarico, del grado di autonomia e del grado di responsabilita' personale.