Art. 2 Definizioni 1. Ai fini di questo regolamento si intendono per «incarichi speciali» sia gli incarichi che hanno per oggetto lo svolgimento di attivita' amministrative straordinarie caratterizzate da un elevato livello di autonomia e assunzione diretta di responsabilita', di attivita' di consulenza, di attivita' ispettive e di controllo nonche' di attivita' di ricerca ad alto contenuto professionale sia gli incarichi che prevedono la direzione e la realizzazione di progetti che presuppongono un'alta specializzazione e un'elevata competenza professionale. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 si suddividono in «incarichi strategici» e «incarichi complessi». 3. Gli incarichi strategici si caratterizzano per il conferimento di deleghe gestionali dirette per il raggiungimento di obiettivi strategici predefiniti e possono essere conferiti a persone che hanno gia' conseguito l'idoneita' per l'assunzione di incarichi dirigenziali, che risultano iscritte nella sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti e che non svolgono funzioni dirigenziali, ovvero che sono state dichiarate vincitrici di apposita procedura di selezione. 4. Gli incarichi complessi si caratterizzano per il conferimento di deleghe gestionali dirette per il raggiungimento di obiettivi operativi predefiniti e possono essere conferiti a persone che hanno gia' conseguito l'idoneita' per l'assunzione di incarichi dirigenziali, che risultano iscritte nella sezione B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti e che non svolgono funzioni dirigenziali, ovvero che sono state dichiarate vincitrici di apposita procedura di selezione.