Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini  di  questo  regolamento  si  intendono  per  «incarichi
speciali» sia gli incarichi che hanno per oggetto lo  svolgimento  di
attivita' amministrative straordinarie caratterizzate da  un  elevato
livello di autonomia e  assunzione  diretta  di  responsabilita',  di
attivita' di  consulenza,  di  attivita'  ispettive  e  di  controllo
nonche' di attivita' di ricerca ad alto contenuto  professionale  sia
gli incarichi che  prevedono  la  direzione  e  la  realizzazione  di
progetti che  presuppongono  un'alta  specializzazione  e  un'elevata
competenza professionale. 
  2. Gli incarichi di cui al comma 1  si  suddividono  in  «incarichi
strategici» e «incarichi complessi». 
  3. Gli incarichi strategici si caratterizzano per  il  conferimento
di deleghe gestionali dirette  per  il  raggiungimento  di  obiettivi
strategici predefiniti e possono essere conferiti a persone che hanno
gia'   conseguito   l'idoneita'   per   l'assunzione   di   incarichi
dirigenziali,  che  risultano  iscritte  nella  sezione  A  dell'albo
dirigenti  e  aspiranti  dirigenti  e  che  non   svolgono   funzioni
dirigenziali, ovvero che sono state dichiarate vincitrici di apposita
procedura di selezione. 
  4. Gli incarichi complessi si caratterizzano per il conferimento di
deleghe  gestionali  dirette  per  il  raggiungimento  di   obiettivi
operativi predefiniti e possono essere conferiti a persone che  hanno
gia'   conseguito   l'idoneita'   per   l'assunzione   di   incarichi
dirigenziali,  che  risultano  iscritte  nella  sezione  B  dell'albo
dirigenti  e  aspiranti  dirigenti  e  che  non   svolgono   funzioni
dirigenziali, ovvero che sono state dichiarate vincitrici di apposita
procedura di selezione.