Art. 3 
 
                              Requisiti 
 
  1. Gli incarichi speciali possono essere conferiti  a  persone  che
hanno gia'  conseguito  l'idoneita'  per  l'assunzione  di  incarichi
dirigenziali, che risultano iscritte nelle sezioni A  e  B  dell'albo
dirigenti  e  aspiranti  dirigenti  e  che  non   svolgono   funzioni
dirigenziali. 
  2. Gli incarichi  speciali  possono  essere  altresi'  conferiti  a
persone che, a seconda che si tratti di un incarico strategico oppure
di un incarico complesso, sono in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'art. 16, comma 5, lettere a) e a/bis), della  legge  provinciale
23 aprile 1992, n. 10,  e  successive  modifiche,  per  la  nomina  a
direttrice o direttore di ripartizione, ovvero dei requisiti previsti
dall'art. 17, comma 2, lettera a), della stessa legge provinciale,  e
successive  modifiche,  per  la  nomina  a  direttrice  o   direttore
d'ufficio e che siano state dichiarate vincitrici di una procedura di
selezione appositamente avviata. 
  3.  Alla  procedura  di  selezione  di  cui  al  comma  2   possono
partecipare anche persone estranee alla pubblica amministrazione, che
siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso  all'impiego
presso l'amministrazione provinciale e abbiano almeno quattro anni di
esperienza di lavoro  effettiva  in  materie  attinenti  all'incarico
bandito.