Art. 4 Oggetto degli incarichi speciali 1. Gli incarichi speciali possono essere conferiti per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) attivita' amministrative straordinarie caratterizzate da un elevato livello di autonomia e assunzione diretta di responsabilita'; b) attivita' di consulenza in settori sensibili, che richiedono ampie e approfondite competenze; c) attivita' di studio e ricerca ad alto contenuto professionale; d) attivita' ispettive e di controllo; e) attivita' finalizzate alla realizzazione di progetti di dimensioni e complessita' particolari.