Art. 4 
 
                  Oggetto degli incarichi speciali 
 
  1.  Gli  incarichi  speciali  possono  essere  conferiti   per   lo
svolgimento delle seguenti attivita': 
    a) attivita' amministrative straordinarie  caratterizzate  da  un
elevato livello di autonomia e assunzione diretta di responsabilita'; 
    b) attivita' di consulenza in settori sensibili,  che  richiedono
ampie e approfondite competenze; 
    c) attivita' di studio e ricerca ad alto contenuto professionale; 
    d) attivita' ispettive e di controllo; 
    e)  attivita'  finalizzate  alla  realizzazione  di  progetti  di
dimensioni e complessita' particolari.