Art. 5 
 
                      Durata e periodo di prova 
 
  1. Gli incarichi speciali sono  conferiti  a  tempo  determinato  e
possono  avere  una  durata  massima  di  cinque  anni.  In  caso  di
comprovata necessita' possono essere prorogati. 
  2. Alla scadenza dell'incarico, la persona cui e'  stato  conferito
presenta al soggetto incaricante una relazione conclusiva dalla quale
emergono i principali  risultati,  le  conclusioni  essenziali  e  il
raggiungimento degli obiettivi. 
  3. Le persone alle quali viene conferito un incarico speciale  sono
soggette a un periodo di prova di durata  pari  ad  almeno  la  meta'
della durata dell'incarico, ma, in nessun caso, superiore a sei mesi.