Art. 5 Durata e periodo di prova 1. Gli incarichi speciali sono conferiti a tempo determinato e possono avere una durata massima di cinque anni. In caso di comprovata necessita' possono essere prorogati. 2. Alla scadenza dell'incarico, la persona cui e' stato conferito presenta al soggetto incaricante una relazione conclusiva dalla quale emergono i principali risultati, le conclusioni essenziali e il raggiungimento degli obiettivi. 3. Le persone alle quali viene conferito un incarico speciale sono soggette a un periodo di prova di durata pari ad almeno la meta' della durata dell'incarico, ma, in nessun caso, superiore a sei mesi.