Art. 6 Procedura per il conferimento di incarichi speciali 1. I direttori e le direttrici delle strutture organizzative della provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti nonche' delle istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione sottopongono al gruppo di lavoro per lo sviluppo e le risorse «AGER» una richiesta nella quale e' motivata la necessita' di conferire un incarico strategico oppure un incarico complesso. 2. Il gruppo di lavoro esamina le richieste, verifica l'impiego delle risorse finanziarie e umane e predispone una proposta da sottoporre alla giunta provinciale. 3. I criteri e le modalita' della procedura di selezione si basano su quanto previsto al Capo II della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e rispondono ai principi della trasparenza, della parita' di trattamento di tutte le candidate e di tutti i candidati e presuppongono sempre una valutazione comparativa delle competenze e dei titoli di studio documentati. 4. Il bando di selezione viene approvato dal/dalla Presidente della provincia con decreto da pubblicarsi all'albo on-line della provincia e dell'ente conferente l'incarico.