Art. 6 
 
         Procedura per il conferimento di incarichi speciali 
 
  1. I direttori e le direttrici delle strutture organizzative  della
provincia, delle aziende e degli  enti  da  essa  dipendenti  nonche'
delle istituzioni del sistema provinciale di istruzione e  formazione
sottopongono al gruppo di lavoro per lo sviluppo e le risorse  «AGER»
una richiesta nella quale e' motivata la necessita' di  conferire  un
incarico strategico oppure un incarico complesso. 
  2. Il gruppo di lavoro esamina  le  richieste,  verifica  l'impiego
delle risorse finanziarie  e  umane  e  predispone  una  proposta  da
sottoporre alla giunta provinciale. 
  3. I criteri e le modalita' della procedura di selezione si  basano
su quanto previsto al Capo II della legge provinciale 23 aprile 1992,
n. 10,  e  successive  modifiche,  e  rispondono  ai  principi  della
trasparenza, della parita' di trattamento di tutte le candidate e  di
tutti i candidati e presuppongono sempre una valutazione  comparativa
delle competenze e dei titoli di studio documentati. 
  4. Il bando di selezione viene approvato dal/dalla Presidente della
provincia con decreto da pubblicarsi all'albo on-line della provincia
e dell'ente conferente l'incarico.