Art. 7 
 
                         Iscrizione all'albo 
 
  1. Nelle sezioni A e B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti di
cui all'art. 15 della legge provinciale 23  aprile  1992,  n.  10,  e
successive modifiche, vengono inserite  rispettivamente  una  sezione
A/bis e una sezione B/bis. 
  2. Nella sezione A/bis possono essere iscritte persone in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 16 della legge  provinciale  23  aprile
1992, n. 10, e successive modifiche, o  dichiarate  vincitrici  della
procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento
dell'incarico. In tale sezione possono  essere  iscritte  fino  a  15
persone. 
  3. Nella sezione B/bis possono essere iscritte persone in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 17 della legge  provinciale  23  aprile
1992, n. 10, e successive modifiche, o  dichiarate  vincitrici  della
procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento
dell'incarico. In tale sezione possono  essere  iscritte  fino  a  25
persone. 
  4. L'iscrizione e' attuata con decreto del direttore generale/della
direttrice generale. 
  5. La semplice iscrizione non attribuisce alcun diritto  o  pretesa
al conferimento ovvero alla proroga di un incarico. 
  6. L'elenco di persone, stilato in ordine alfabetico, ha  validita'
quinquennale; la giunta provinciale puo'  disporre  una  proroga  del
periodo di validita'.