Art. 7 Iscrizione all'albo 1. Nelle sezioni A e B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all'art. 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, vengono inserite rispettivamente una sezione A/bis e una sezione B/bis. 2. Nella sezione A/bis possono essere iscritte persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, o dichiarate vincitrici della procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento dell'incarico. In tale sezione possono essere iscritte fino a 15 persone. 3. Nella sezione B/bis possono essere iscritte persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, o dichiarate vincitrici della procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento dell'incarico. In tale sezione possono essere iscritte fino a 25 persone. 4. L'iscrizione e' attuata con decreto del direttore generale/della direttrice generale. 5. La semplice iscrizione non attribuisce alcun diritto o pretesa al conferimento ovvero alla proroga di un incarico. 6. L'elenco di persone, stilato in ordine alfabetico, ha validita' quinquennale; la giunta provinciale puo' disporre una proroga del periodo di validita'.