Art. 9 Revoca degli incarichi 1. L'incarico puo' essere revocato in caso di ritardi, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di violazione delle disposizioni contrattuali che siano imputabili alla persona cui e' stato conferito l'incarico. 2. L'incarico puo' altresi' essere revocato prima della sua scadenza per impreviste e comprovate ragioni di natura gestionale e organizzativa. 3. La revoca avviene nel rispetto del principio del contraddittorio.