Art. 9 
 
                       Revoca degli incarichi 
 
  1. L'incarico puo' essere revocato in caso di ritardi,  di  mancato
raggiungimento degli obiettivi o  di  violazione  delle  disposizioni
contrattuali che siano imputabili alla persona cui e' stato conferito
l'incarico. 
  2.  L'incarico  puo'  altresi'  essere  revocato  prima  della  sua
scadenza per impreviste e comprovate ragioni di natura  gestionale  e
organizzativa. 
  3.   La   revoca   avviene   nel   rispetto   del   principio   del
contraddittorio.