Art. 2 
 
                         Ripartizione Europa 
 
  1. Alla fine del punto 39. (Europa)  dell'allegato  A  della  legge
provinciale sono aggiunte le seguenti lineette: 
    «servizi di informazione sull'Unione europea (Europe Direct); 
    autorita' di gestione  dei  programmi  attinenti  ai  fondi  FESR
(Interreg incluso) e FSE 
    coordinamento  e  pianificazione  delle  misure  UE  di  sviluppo
politico-strutturale». 
  2. Il primo ufficio al punto 39. Europa dell'allegato 1 del decreto
assume la seguente denominazione e i seguenti compiti: 
    «Ufficio per l'integrazione europea 
      predisposizione,  attuazione,  gestione   e   valutazione   del
programma del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR); 
      coordinamento   regionale   dei   programmi   di   cooperazione
territoriale europea (INTERREG) 
      collaborazione   con   le   autorita'    regionali    per    la
predisposizione e  l'attuazione  dei  programmi  e  delle  iniziative
dell'Unione europea». 
  3. Dopo il primo ufficio al punto 39. Europa  dell'allegato  1  del
decreto e' inserito il  seguente  ufficio,  che  assume  la  seguente
denominazione e i seguenti compiti: 
    «Ufficio Controlli e aiuti di Stato 
      first level control (FLC) 
      distinct body 
      coordinamento Fondo sviluppo e coesione (FSC) 
      assistenza e consulenza nel recepimento e  nell'interpretazione
del diritto dell'Unione 
      consulenza in materia di aiuti di Stato 
      notificazione dei provvedimenti in materia di aiuti di Stato  e
di altri atti all'Unione europea».