Art. 2 Ripartizione Europa 1. Alla fine del punto 39. (Europa) dell'allegato A della legge provinciale sono aggiunte le seguenti lineette: «servizi di informazione sull'Unione europea (Europe Direct); autorita' di gestione dei programmi attinenti ai fondi FESR (Interreg incluso) e FSE coordinamento e pianificazione delle misure UE di sviluppo politico-strutturale». 2. Il primo ufficio al punto 39. Europa dell'allegato 1 del decreto assume la seguente denominazione e i seguenti compiti: «Ufficio per l'integrazione europea predisposizione, attuazione, gestione e valutazione del programma del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR); coordinamento regionale dei programmi di cooperazione territoriale europea (INTERREG) collaborazione con le autorita' regionali per la predisposizione e l'attuazione dei programmi e delle iniziative dell'Unione europea». 3. Dopo il primo ufficio al punto 39. Europa dell'allegato 1 del decreto e' inserito il seguente ufficio, che assume la seguente denominazione e i seguenti compiti: «Ufficio Controlli e aiuti di Stato first level control (FLC) distinct body coordinamento Fondo sviluppo e coesione (FSC) assistenza e consulenza nel recepimento e nell'interpretazione del diritto dell'Unione consulenza in materia di aiuti di Stato notificazione dei provvedimenti in materia di aiuti di Stato e di altri atti all'Unione europea».