Art. 3 Dipartimento Europa, sport, innovazione e ricerca 1. Dopo il punto 42 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente punto 43: «43. Organismo pagatore provinciale coordinamento delle funzioni di organismo pagatore provinciale, riconosciuto ai sensi della normativa sui fondi europei FEASR e FEAGA Internai Audit sistemi informatici collaborazione con le autorita' europee e nazionali e con gli altri enti responsabili della gestione dei fondi autorita' di certificazione per i fondi strutturali FESR e FSE». 2. Nell'allegato 1 del decreto, all'interno della struttura organizzativa Europa (39.) viene stralciato l'Ufficio organismo pagatore provinciale, che e' aggiunto come Ripartizione 43. 3. All'interno della Ripartizione 43. «Organismo pagatore provinciale» e' istituito l'Ufficio autorizzazione e servizio tecnico, con le seguenti competenze: controllo e autorizzazione dei pagamenti finanziati dal Fondo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) gestione diretta o tramite delega dei procedimenti tecnico-amministrativi per l'erogazione degli aiuti in conformita' alla normativa provinciale, nazionale e dell'Unione europea (domande, istruttoria, controlli, liquidazione) gestione delle segnalazioni di irregolarita' e dei recuperi gestione dei rapporti con gli organismi delegati produzione di rendiconti, report e statistiche per la Commissione europea.