Art. 3 
 
          Dipartimento Europa, sport, innovazione e ricerca 
 
  1. Dopo il punto 42  dell'allegato  A  alla  legge  provinciale  23
aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' aggiunto  il  seguente
punto 43: 
    «43. Organismo pagatore provinciale 
      coordinamento delle funzioni di organismo pagatore provinciale,
riconosciuto ai sensi della normativa sui fondi europei FEASR e FEAGA 
      Internai Audit 
      sistemi informatici 
      collaborazione con le autorita' europee e nazionali e  con  gli
altri enti responsabili della gestione dei fondi 
      autorita' di certificazione per  i  fondi  strutturali  FESR  e
FSE». 
  2.  Nell'allegato  1  del  decreto,  all'interno  della   struttura
organizzativa  Europa  (39.)  viene  stralciato  l'Ufficio  organismo
pagatore provinciale, che e' aggiunto come Ripartizione 43. 
  3.  All'interno  della   Ripartizione   43.   «Organismo   pagatore
provinciale»  e'  istituito  l'Ufficio  autorizzazione   e   servizio
tecnico, con le seguenti competenze: 
    controllo e autorizzazione dei  pagamenti  finanziati  dal  Fondo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo di sviluppo
rurale (FEASR) 
    gestione   diretta   o   tramite    delega    dei    procedimenti
tecnico-amministrativi per l'erogazione degli  aiuti  in  conformita'
alla normativa provinciale, nazionale e dell'Unione europea (domande,
istruttoria, controlli, liquidazione) 
    gestione delle segnalazioni di irregolarita' e dei recuperi 
    gestione dei rapporti con gli organismi delegati 
    produzione di rendiconti, report e statistiche per la Commissione
europea.