Art. 10 Cumulabilita' 1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre prestazioni economiche concesse da altre istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche. 2. Nel caso in cui a uno studente/una studentessa venga concessa, per lo stesso anno accademico per il quale gli/le e' stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, un'ulteriore prestazione economica di cui al comma 1, per lo stesso corso di studio, per un altro corso di studio universitario o per un tirocinio, l'interessato/l'interessata deve scegliere la prestazione economica di cui intende beneficiare e rinunciare alle altre prestazioni eventualmente richieste o concesse. 3. In deroga ai commi 1 e 2 la borsa di studio di cui al presente regolamento puo' essere cumulata con altre borse di studio, se queste ultime: a) sono percepite per la partecipazione a programmi di interscambio e costituiscono un'indennita' di mobilita' (p.es. borsa di studio Erasmus, accordi bilaterali, eccetto borse di studio Erasmus Mundus); b) sono assegnate per meriti particolari, senza che rilevi la situazione economica del beneficiario/della beneficiaria.