Art. 10 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. Le borse di studio di  cui  al  presente  regolamento  non  sono
cumulabili  con  altre  prestazioni  economiche  concesse  da   altre
istituzioni o enti pubblici o  da  istituzioni  o  enti  privati  che
usufruiscono di sovvenzioni pubbliche. 
  2. Nel caso in cui a uno studente/una studentessa  venga  concessa,
per lo stesso anno accademico per il quale gli/le e' stata  assegnata
una borsa di studio di  cui  al  presente  regolamento,  un'ulteriore
prestazione economica di cui al comma  1,  per  lo  stesso  corso  di
studio,  per  un  altro  corso  di  studio  universitario  o  per  un
tirocinio, l'interessato/l'interessata deve scegliere la  prestazione
economica  di  cui  intende  beneficiare  e  rinunciare  alle   altre
prestazioni eventualmente richieste o concesse. 
  3. In deroga ai commi 1 e 2 la borsa di studio di cui  al  presente
regolamento puo' essere cumulata con altre borse di studio, se queste
ultime: 
    a)  sono  percepite  per  la  partecipazione   a   programmi   di
interscambio e costituiscono un'indennita' di mobilita' (p.es.  borsa
di studio  Erasmus,  accordi  bilaterali,  eccetto  borse  di  studio
Erasmus Mundus); 
    b) sono assegnate per meriti particolari,  senza  che  rilevi  la
situazione economica del beneficiario/della beneficiaria.