Art. 13 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  della  legge  provinciale  22
ottobre  1993,  n.  17,  e  successive  modifiche,  l'Amministrazione
provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande  ammesse
al concorso, idonei controlli  a  campione  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni. 
  2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio,
avvalendosi di un apposito programma informatico. 
  3. Qualora dal controllo emerga la non  veridicita'  del  contenuto
della dichiarazione  o  l'omissione  di  informazioni  dovute,  il/la
dichiarante, ai sensi dell'art.  2/bis  della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e successive  modifiche,  perde  il  diritto  al
vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato  sulla  base
della predetta violazione.  In  tali  casi  trovano  applicazione  le
sanzioni amministrative previste dalla suddetta disposizione  nonche'
le diposizioni dell'art. 9,  comma  5,  della  legge  provinciale  29
gennaio  2002,  n.  1,  e  successive  modifiche,  che  prevedono  il
pagamento  degli  interessi  legali  sulla   somma   da   restituire,
decorrenti dalla data dell'erogazione del vantaggio economico.  Resta
salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
 
    Bolzano, 12 luglio 2019 
 
                           Il Presidente della Provincia: Kompatscher