Art. 13 Sanzioni 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'Amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso, idonei controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni. 2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, avvalendosi di un apposito programma informatico. 3. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione o l'omissione di informazioni dovute, il/la dichiarante, ai sensi dell'art. 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, perde il diritto al vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla suddetta disposizione nonche' le diposizioni dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, che prevedono il pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data dell'erogazione del vantaggio economico. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 12 luglio 2019 Il Presidente della Provincia: Kompatscher