Art. 4 Eta' 1. Possono beneficiare delle borse di studio coloro che non hanno superato i seguenti limiti di eta' al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della domanda: a) 35 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di I ciclo di cui alla tabella riportata all'art. 5; b) 40 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di II ciclo di cui alla tabella riportata all'art. 5.