Art. 4 
 
                                Eta' 
 
  1. Possono beneficiare delle borse di studio coloro che  non  hanno
superato i seguenti limiti di eta' al termine fissato  dal  bando  di
concorso per la presentazione della domanda: 
    a) 35 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di
I ciclo di cui alla tabella riportata all'art. 5; 
    b) 40 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di
II ciclo di cui alla tabella riportata all'art. 5.