Art. 5 
 
                           Corso di studio 
 
  1. Gli studenti e le studentesse  devono  essere  in  possesso  del
diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo di un corso  di
istruzione secondaria di secondo grado (ex diploma di maturita') o di
un titolo di studio conseguito all'estero  ad  esso  equiparato  (es.
diploma di superamento dell'esame di abilitazione allo studio). 
  2. AI momento della presentazione della domanda, gli studenti e  le
studentesse devono essere regolarmente iscritti ad un'universita' per
l'anno  accademico  a  cui  si  riferisce  il  bando  di  concorso  e
frequentare un corso di I o II ciclo di  cui  alla  seguente  tabella
nonche' alla tabella A allegata al bando di concorso. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  3. La borsa di studio puo' essere concessa per la frequenza  di  un
corso di studio al termine del quale si ottiene un  grado  accademico
superiore a quello eventualmente gia' conseguito. 
  4. Non possono beneficiare delle borse di studio gli studenti e  le
studentesse che: 
    a) sono iscritti  all'universita'  con  riserva,  sono  in  lista
d'attesa per l'ammissione all'universita' o sono iscritti  a  singoli
corsi universitari; 
    b) dopo la conclusione di un corso di studio di I ciclo o a ciclo
unico I+II, frequentano un corso di studio di I ciclo; 
    c) dopo la conclusione di un corso di studio  di  II  ciclo  o  a
ciclo unico I+II, frequentano un corso di  studio  di  II  ciclo,  al
termine del quale  si  ottiene  un  grado  accademico  equivalente  o
inferiore a quello gia' conseguito; 
    d) concludono il corso di studio prima del 1° dicembre  dell'anno
di presentazione della domanda e nello  stesso  anno  accademico  non
sono iscritti a un corso di studio di ciclo superiore che soddisfa  i
requisiti di cui al presente articolo. 
  5. In deroga alla lettera  b)  del  comma  4,  gli  studenti  e  le
studentesse che hanno concluso un corso di laurea triennale presso un
conservatorio musicale possono beneficiare di una borsa di studio per
un secondo corso di studio di ciclo pari o superiore, nel caso in cui
abbiano iniziato il primo corso durante  la  frequenza  della  scuola
secondaria di secondo grado e abbiano frequentato e concluso l'ultimo
anno di studio dopo  il  conseguimento  del  diploma  di  superamento
dell'esame di Stato (ex diploma di maturita'). 
  6. Gli studenti e le studentesse che frequentano un corso di studio
di I o Il ciclo a distanza (e-learning) e sono in possesso di tutti i
requisiti di cui al presente regolamento possono beneficiare  di  una
borsa di studio nell'ammontare di cui all'art. 11, comma 2.